L'Associazione mette a disposizione dei Professionisti accreditati Rappresentanti sindacali e datoriali con firma depositata presso la DTL di Frosinone, svolgono la conciliazione alla presenza del datore del lavoro e del lavoratore, al termine della quale viene redatto un verbale che, depositato a cura dell'Associazione presso la DTL, preclude ogni futura pretesa da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
L’art. 2113 Codice Civile prevede che le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi possono essere invalidate dal dipendente con impugnazione che deve essere proposta con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Questa possibilità di impugnazione è esclusa per le Conciliazioni attuate in base agli artt. 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.
Queste norme disciplinano la Conciliazione davanti al Giudice, davanti alla Commissione di Conciliazione oppure in Sede Sindacale. La Conciliazione in sede Sindacale, per essere qualificata tale ai fini dell’art. 2113 Codice Civile, deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal Rappresentante Sindacale.
La Conciliazione presso le nostre sedi garantisce:
Questa procedura è espletabile sia durante il rapporto di lavoro e sia al termine dello stesso.